Dichiarazioni di conformità DICO e DIRI
CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI: DICO E DIRI
Il Decreto ministeriale 37/2008, evoluzione della Legge 46/90, disciplina la realizzazione, manutenzione, e progettazione degli impianti negli edifici. La dichiarazione di conformità degli impianti è il documento che rilascia l'impresa abilitata dopo avere installato o modificato l'impianto. Se la "conformità" è inesistente è possibile costituirla con il DIRI (Dichiarazione di Rispondenza). Nel decreto vengono descritti gli obblighi e le sanzioni del proprietario per rogiti e lavori di ristrutturazione. La Dichiarazione di Conformità è un documento importante e significativo che tutela il committente ma che, molto spesso, non viene richiesto.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Al termine dei lavori, il responsabile dell'impresa che ha modificato o installato l'impianto, rilascia al committente la dichiarazione di conformità. Questo documento, (fac-simile del certificato di conformità) è composto, oltre che dalla vera e propria "conformità" anche da alcuni allegati obbligatori
Nel caso in cui l' intervento modifichi un impianto esistente, il certificato è relativo alla sola parte modificata ma deve tenere conto anche della funzionalità e della sicurezza della totalità del'impianto.
Le dichiarazioni di conformità non devono essere inviate alla Camera di Commercio (ente responsabile dei controlli) ma unitamente al progetto devono essere depositate, entro 30 giorni, presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune (a Roma in alcuni casi va presentata allo sportello del municipio)
Il certificato di conformità degli impianti:
- E' necessaria per allacciare nuove utenze (gas, luce, acqua)
- E' necessaria per ottenere il certificato di agibilità
- Non è più necessario venga allegato al rogito (ma comunque è opportuno specificare nell'atto se l'impianto è "a norma" e è dotato di DiCo o DiRi)
- Viene richiesto dai Vigli del Fuoco per gli adempimenti sulla Prevenzione Incendi
Gli allegati obbligatori del certificato sono
- Progetto dell'impianto (semplificato e senza firma del tecnico se non rientra nei casi dell'art.5 descritti di seguito)
- Relazione con l'elenco dei materiali utilizzati con eventuali marchi e certificati di prova
- Copia della visura della camera di commercio dell'impresa che ha installato l'impianto con il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
Chi firma i documenti
- La dichiarazione di conformità va timbrata e firmata dal rappresentante legale dell'impresa e dal responsabile tecnico
- Gli allegati obbligatori vanno timbrati e firmati dal rappresentante legale dell'impresa
- Il progetto va firmato dal responsabile tecnico, nel caso di impianti "semplici" indicati nell'art. 5 o da un professionista iscritto all'albo negli altri casi
La DiCo serve a garantire al committente che l'impresa installatrice ha realizzato l'impianto seguendo le norme tecniche, con materiali idonei, secondo le indicazioni del progetto e in modo conforme alla regola dell’arte. Dichiara inoltre di avere verificato lla sicurezza e la funzionalità dell'impianto.
Dichiarazione di Rispondenza DIRI
Nel caso la Dichiarazione di Conformità non sia reperibile, è possibile sostituirla con una Dichiarazione di Rispondenza detta "DIRI" (fac-simile DiRi) solo se gli impianti sono stati realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 37/08. La dichiarazione viene resa da un tecnico abilitato come impiantista o dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata che esercitano da almeno 5 anni. La dichiarazione deve essere supportata da accertamenti e sopralluoghi atti a verificare la effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa.
Dichiarazione di conformità assente per impianti realizzati dopo il 2008
Un impianto realizzato dopo il 2008 senza Dichiarazione di Conformità non può essere "sanato" con una Dichiarazione di Rispondenza perchè il "DiRi" può essere prodotto solo per impianti precedenti. Bisogna in questi casi rimettere mano all'impianto e redigere un nuovo DiCo.
La Dichiarazione di Conformità (DiCo) può essere rilasciata solo dall'impresa che ha installato l'impianto
Differenze tra DiRi (Dichiarazione di rispondenza)e DiCo (Dichiarazione di conformità)
Il DiRi è un documento che può rilasciare anche un tecnico (ingegnere, architetto) ma per impianti realizzati tra l’entrata in vigore della Legge 46/90 (13 marzo 1990) e il DM 37/08 (27 marzo 2008)
Quando un impianto si può considerare a norma?
Il decreto non obbliga ad adeguare gli impianti che non sono norma ma disciplina le modifiche su impianti esistenti o la realizzazione di nuovi. Come prima cosa per considerare se un impianto è a norma bisogna conoscere in quale epoca è stato realizzato o modificato.
Se gli impianti sono stati realizzati prima dell' entrata in vigore del DM 37/2008 (27 Marzo 2008) si considerano a norma se, quando sono stati realizzati, erano conformi alle disposizioni esistenti in quell'epoca. Se non è più reperibile l'attestato di conformità è possibile sostituirlo con la Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) redatta da un tecnico impiantista abilitato con esperienza nel campo da almeno 5 anni.
Gli impianti elettrici realizzati prima dell'entrata in vigore della Legge 46/90 (13 marzo 1990) si considerano adeguati ed a norma se:
- dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto
- dotati di protezione contro i contatti diretti
- dotati di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale
Obblighi in caso di compravendita, rogito e cessione di immobili
La normativa, prima del 25/06/2008, prevedeva che, al momento del trasferimento dell' immobile, fosse obbligatorio trasferire la documentazione relativa alla conformità degli impianti (o la dichiarazione di rispondenza) e il libretto di uso e manutenzione al nuovo proprietario. Inoltre andava prevista una "clausola di garanzia" con cui il vecchio proprietario assumeva su di sè la responsabilità in merito alla funzionalità ed alla sicurezza degli impianti.
Attualmente questi obblighi (inseriti nell'articolo 13 del DM 37/08) sono stati abrogati con l'art. 35 del DL 112/08. Le disposizioni sono state valide per solo tre mesi dal 27/3/2008 al 25/6/2008.
Quindi in caso di rogito il compratore ed il venditore non sono obbligati a dichiarare la conformità o la "non conformità" degli impianti e il certificato non va obbligatoriamente allegato. Tuttavia, al fine di evitare contestazioni da parte dell'acquirente è preferibile specificare nell'atto lo stato degli impianti, la loro rispondenza alle norme e l'eventuale presenza o assenza della "conformità"
Differente è l'obbligo che prevede di allegare all'atto di acquisto o al contratto di locazione la certificazione energetica APE. Questo obbligo sussiste tuttora. L'APE non interessa la conformità degli impianti ma riguarda la valutazione del consumo energetico utile a garantire il comfort ambientale di un immobile.
Obblighi del committente o del proprietario dell'immobile
Il proprietario di un immobile (anche di una singola unità immobiliare) che necessita di un intervento sugli impianti ha l'obbligo di affidare l'incarico ad un' impresa abilitata ai sensi del DM 37/08, registrata alla Camera di Commercio e dotata di tutti i requisiti previsti per realizzare quello specifico impianto.
In seguito alla conclusione dei lavori, il proprietario ha la responsabilità di mantenere in efficienza l'impianto come delineato nelle istruzioni di uso e manutenzione rilasciate dall'impresa. Quest'ultima rimane comunque responsabile della sicurezza e funzionalità di ciò che ha installato o realizzato.
Entro 30 giorni dall'allaccio di acqua, gas o luce il proprietario deve fornire all'ente distributore copia della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di rispondenza.
L'obbligo è valido anche in caso di modifica della portata termica del gas o della potenza elettrica (6 kw in caso di immobili con destinazione residenziale). In caso di mancato invio, l'ente distributore sospende la fornitura.
Progettazione degli impiantiImpianti elettrici in unità immobiliari residenziali superiori a 400 mq progetto redatto da un tecnico abilitato va eseguito sempre nei seguenti casi:
- Impianti elettrici in unità immobiliari residenziali con potenza maggiore di 6 kw
- Impianti elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o terziario se alimentate con tensione maggiore di 1000 V
- Impianti elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o terziario con potenza maggiore di 6 kw
- Impianti elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o terziario con superficie maggiore di 200 mq
- Ambienti soggetti a normativa CEI o in locali adibiti ad uso medico
- Impianti di climatizzazione aventi canne collettive ramificate
- Impianti di climatizzazione aventi una potenzialità frigorifera di 40.000 frigorie/ora (circa 46 kw)
- Impianti del gas aventi canne collettive ramificate
- Impianti del gas aventi portata termica superiore a 50 kw
- Impianti antincendio se inseriti in un'attività che richiede il CPI Certificato Prevenzione Incendi
Se l'impianto non rientra nei casi precedentemente indicati è possibile evitare di presentare il progetto al comune a firma di un tecnico abilitato. Rimane l'obbligo per il responsabile tecnico dell'impresa di redigere un progetto semplificato con uno schema planimetrico ed una relazione contenente anche i materiali utilizzati.
Il Decreto ministeriale 37/2008 disciplina la conformità degli impianti
FINALITÀ'
Il DM 37/08 persegue l'incolumità pubblica e la sicurezza delle persone Il regolamento abroga alcune leggi e parte della Legge 46/90 che fino al 2008 è stata la base normativa per la progettazione e l'installazione degli impianti attuando le direttive europee in materia. Il decreto si applica agli impianti che servono gli edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il DM 37/08 non disciplina gli impianti che sono interessati da specifica normativa europea e, nel caso di reti di distribuzione, si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. La classificazione degli impianti è la seguente:
- energia elettrica
- radiotelevisivo
- climatizzazione e ventilazione
- idrico-sanitario
- gas
- sollevamento (ascensori, montacarichi, etc)
- antincendio
LE IMPRESE ABILITATE (art. 3)
Sono coloro che possono intervenire, modificare o installare gli impianti. Per ottenere l'abilitazione è necessario essere iscritti nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane ed essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali.
Per ottenere l'abilitazione ed il relativo "certificato di riconoscimento" è necessario che il responsabile tecnico o l'imprenditore individuale possegga specifici requisiti tecnico professionali (art. 4) che consistono in studi specifici o in esperienza pluriennale nel settore.
Sanzioni
Le sanzioni del Decreto 37/08 sono applicate principalmente dalla Camera di Commercio che ha anche la funzione di annotare le inadempienze delle imprese installatrici e provvedere alla loro sospensione nel caso si verifichino per almeno tre volte.
I progettisti ed i collaudatori possono essere soggetti a provvedimenti disciplinatori da parte degli Ordini di appartenenza in caso di violazione delle norme.
Anche i committenti (proprietari di casa o comunque chi commissiona il lavoro) possono essere soggetti a sanzione amministrativa se affidano i lavori ad un'impresa non certificata.
CERTIFICATI DA RICHIEDERE PER UNA RISTRUTTURAZIONE O COSTRUZIONE
La dichiarazione di conformità va consegnata al proprietario dell'immobile ogni volta che si interviene sull'impianto. E' importante verificare il rispetto di questa disposizione ogni volta che si commissiona la ristrutturazione di un appartamento o la costruzione di un nuovo edificio.
Di solito i certificati di conformità dell'impianto da richiedere all'impresa in caso di tipica "ristrutturazione" di un appartamento sono quelle relative all'impianto elettrico, termico, idraulico e del gas. Ma potrebbe essere dovuta anche quella dell'ascensore.
Nelle tipiche ristrutturazioni di singole unità immobiliari come uffici, negozi o appartamenti, il certificato di conformità viene rilasciato per
- Impianto elettrico: deve contenere anche il progetto a firma di un tecnico abilitato (architetto o ingegnere) se l'unità residenziale è maggiore di 400 mq (200 se commerciale) o se la potenza impiegata dal contatore è maggiore di 6 KW. Il DiCo dell'impianto elettrico può includere anche l'impianto TV. (Esempio Conformità impianto elettrico)
- Impianto idrosanitario: non è obbligatorio il progetto a firma di un tecnico ma comunque l'impresa installatrice deve produrre uno schema generico con indicati gli elementi principali
- Impianto del gas: la dichiarazione di conformità è particolarmente significativa nel caso di impianti che alimentano cucine o caldaie a gas. Il progetto a firma di un tecnico abilitato (architetto o ingegnere) va allegato se l'impianto alimenta dei terminali la cui somma genera una potenza termica superiore ai 50 kw. Altrimenti è sufficiente il progetto a firma del responsabile dell'impresa, anche se non è un tecnico abilitato.
- Impianto di riscaldamento: si rilascia il DiCo anche in caso di sola sostituzione della caldaia o dei radiatori. Il progetto a firma del tecnico abilitato va prodotto in caso di impianti aventi canne collettive ramificate.
Questo articolo è stato estratto dal sito www.this.it.
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